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Condizioni Generali Siremar

Di seguito si riportano le condizioni generali di trasporto della compagnia in oggetto.


PREMESSA
Nel testo che segue per le seguenti parole si intende:
  • – Società: SIREMAR – COMPAGNIA DELLE ISOLE S.P.A. Calata Marinai d’Italia – 90139 Palermo c.f.: 05989930820
  • · Veicolo: qualsiasi veicolo, compresi auto, motocicli, roulotte, carrelli, camper, furgoni, autotreni, ecc., ad uso privato o pubblico, adibito al trasporto di persone o cose, viaggiante al seguito del passeggero.
  • · Passegero: qualsiasi persona a bordo della nave che non sia il comandante, un membro dell’equipaggio, o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo della nave per i suoi servizi.
  • · Biglietto: titolo di viaggio comprovante la conclusione del contratto di trasporto ovvero biglietto di passaggio ex art.396 del Codice della Navigazione.
  • · Tariffario: insieme delle tariffe vigenti, applicate dalla Società e approvate dal competente Ministero.

Art. 1

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
La Società assume il trasporto dei passeggeri, del bagaglio e dei veicoli al seguito secondo le norme seguenti che il passeggero, con l’acquisto del biglietto, dichiara implicitamente di conoscere, di accettare ed osservare. L’estratto delle condizioni che regolano il trasporto sulle navi e sui mezzi veloci della Società è riportato sul biglietto. Il testo delle norme del presente regolamento è a disposizione dell’utenza presso gli uffici e i mandatari della Società e presso i Comandi di bordo.

Art. 2

IMPORTO DEL BIGLIETTO
L’importo totale del biglietto è formato dalla tariffa più altri eventuali diritti evidenziati a parte. Le tariffe applicate dalla Società comprendono I.V.A. quando dovuta. Per le tariffe si rimanda al “tariffario” della Società che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

BAMBINI E RAGAZZI
I minori di anni 12 devono essere accompagnati da passeggeri adulti. Per le riduzioni applicate in base all’età, si rimanda al tariffario.

Art. 4

FACILITAZIONI DI VIAGGIO
La Società concede le facilitazioni di viaggio nei casi previsti dal tariffario. Le facilitazioni stabilite a favore di coloro che ne abbiano diritto sono applicabili alle tariffe esclusi, quindi, tutti gli accessori. Al passeggero che abbia diritto a più facilitazioni sarà applicata soltanto la più favorevole, non essendo ammesso il cumulo delle stesse. I passeggeri beneficiari delle facilitazioni devono essere muniti del documento che da diritto alla facilitazione stessa e sono tenuti ad esibirlo, a richiesta, al personale di bordo e/o agli incaricati della Società. Coloro che risulteranno sprovvisti di detto documento saranno tenuti al pagamento della differenza tra la tariffa intera e la tariffa ridotta di cui hanno usufruito, più il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario.

Art. 5

BIGLIETTI
Per viaggiare sulle navi e sui mezzi veloci della Società, il passeggero deve essere munito di regolare biglietto, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso, i veicoli vengono iscritti sul biglietto del passeggero o su biglietti in connessione con il biglietto del passeggero. Tale biglietto deve essere conservato per tutta la durata del viaggio ed esibito a richiesta del personale di controllo della Società. Coloro che a un controllo del personale della Società verranno trovati sprovvisti di regolare biglietto di passaggio saranno tenuti al pagamento dell’intero prezzo del biglietto più il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario. Il veicolo che risulti sprovvisto di biglietto o che fruisca di una agevolazione senza averne titolo o che risulti bigliettato per una classe o metraggio inferiore è tenuto al pagamento della differenza con la tariffa ordinaria maggiorata del diritto di esazione a bordo. I biglietti sia di corsa semplice che di andata e ritorno sono validi soltanto per le partenze in essi indicate. In caso di smarrimento, distruzione o furto del biglietto, per accedere a bordo, deve essere acquistato un nuovo titolo di viaggio. I biglietti possono essere eccezionalmente richiesti a bordo delle navi traghetto e dei mezzi veloci, in tal caso sarà dovuto, oltre al prezzo di passaggio, il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario. Ai biglietti emessi a bordo non si applicano facilitazioni oltre quelle previste per i residenti, gli aventi diritto a facilitazioni e/o riduzioni di altro tipo, dovranno richiedere agli uffici della Società la differenza tra la tariffa applicata e quella a cui hanno diritto.

Art. 6

PRENOTAZIONI
Le richieste di prenotazioni di posti e/o spazi garage possono essere fatte in tempo utile prima della partenza alle biglietterie della Società nei porti d’imbarco, presso le agenzie di viaggio abilitate ed eventualmente tramite altri canali di volta in volta pubblicizzati dalla Società. Nelle richieste di prenotazione e/o acquisto di biglietto si devono precisare la data e l’ora di partenza, il porto d’imbarco, il porto di destino, il numero dei passeggeri, il tipo di veicolo, nonché fornire ogni altra utile indicazione atta all’individuazione del richiedente o dei richiedenti ed alla corretta applicazione delle tariffe. Per ogni posto e/o spazio garage prenotato all’atto dell’emissione del biglietto, è dovuto un diritto di prenotazione nella misura prevista dal tariffario. La semplice richiesta di prenotazione, la cui riserva non sia stata preventivamente confermata attraverso l’acquisto del biglietto, non impegna in alcun modo la Società, la quale non risponde dell’eventuale mancanza di posti e/o spazi garage.

Art. 7

IMBARCO – SBARCO – PERMANENZA A BORDO
I passeggeri con gli eventuali veicoli al seguito sono tenuti a presentarsi all’imbarco, muniti di regolare biglietto almeno trenta minuti prima della partenza della nave o del mezzo veloce; trascorso tale termine non sarà garantito l’imbarco. 2° comma – Abrogato. L’imbarco e lo sbarco dei veicoli al seguito dei passeggeri vengono effettuati a cura del passeggero stesso. Le operazioni di imbarco e sbarco avvengono secondo l’ordine ed i criteri di volta in volta stabiliti dal Comando di bordo. L’imbarco del veicolo è subordinato oltre che all’effettuazione del viaggio, alle esigenze della nave e ad ogni altra esigenza comunque connessa alla navigabilità della nave e alla sicurezza della navigazione. Tutto ciò ad insindacabile giudizio del Comando così come previsto dalle norme in materia, anche nel caso in cui tra il passeggero e la Società sia intervenuta pattuizione riguardante la “riserva di spazio” (prenotazione). L’imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei passeggeri e dei veicoli sono disciplinati dalle norme di legge, dalle disposizioni impartite dal Comando della nave in relazione a particolari situazioni, nonché dalle disposizioni seguenti:
  • a. salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art.192 del Codice della Navigazione, l’imbarco dei passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o, comunque, pericolose per la sicurezza della navigazione, e per l’incolumità delle persone a bordo, è condizionato alle autorizzazioni date dalle competenti Autorità Sanitarie;
  • b. anche se non sussiste pericolo per la sicurezza della navigazione e per l’incolumità delle persone a bordo, per l’imbarco dei passeggeri che siano manifestamente in condizioni fisiche tali da sconsigliare il viaggio via mare, è richiesta, nell’interesse dei passeggeri stessi, certificazione medica che autorizzi l’effettuazione del viaggio;
  • c. non saranno ammessi a bordo passeggeri in evidente stato di agitazione o in palese e molesto stato di ubriachezza;
  • d. è obbligatorio utilizzare per il trasporto marittimo in relazione alla peculiarità di detto trasporto, veicoli efficienti in ogni parte, soprattutto per quanto riguarda gli organi di frenatura, rotolamento, sospensione e ove previsto, rizzaggio;
  • e. è obbligatorio presentare all’imbarco veicoli con il carico imballato, sistemato e rizzato a regola d’arte e con gli accorgimenti e gli eventuali sistemi di custodia richiesti dal tipo di merce e dal tipo di veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare;
  • f. è obbligatorio per i conducenti dei veicoli al seguito:
  • – innestare una marcia bassa e tirare a fondo il freno di stazionamento;
  • – togliere le chiavi dal cruscotto e spegnere ogni apparato elettrico;
  • – disinserire l’impianto di allarme;
  • – per camper e roulotte, chiudere tutte le valvole di intercettazione gas e disinserire gli apparati elettrici;
  • – lo stato in cui viene lasciato il veicolo deve rispettare le modalità previste dall’Autorità Marittima.
  • g. è obbligatorio dichiarare al Comando di bordo, prima dell’imbarco, il trasporto di veicoli alimentati a gpl/metano o altri gas.
Il trasporto dei veicoli frigorifero è sottoposto alle norme del RINA (Registro Italiano Navale), nonché alle norme regolamentari emanate in materia dalla competente autorità, norme che vietano l’uso a bordo delle fonti di energia dei veicoli stessi. La Società si riserva, a richiesta del passeggero, al seguito del quale il veicolo viaggia, e nei limiti della disponibilità della nave, di fornire l’energia elettrica di bordo, sempre che i veicoli siano forniti dello speciale innesto anti-deflagrante. Nel caso di fornitura di energia elettrica di bordo, l’eventuale interruzione della fornitura di detta energia da parte della nave per qualsiasi ragione o causa, nessuna esclusa ed eccettuata, o di variazioni nella tensione, non comporta responsabilità per il Comando e, per esso, della Società, in quanto il passeggero riconosce che l’allacciamento con l’impianto di bordo avviene a suo rischio e, sotto sua responsabilità, anche nei riguardi dei terzi. La fornitura di energia può essere anche sospesa dal Comando di bordo nel caso in cui il motore del veicolo frigorifero non risultasse, a parere di detto Comando, regolarmente funzionante e non offrisse idonee garanzie di sicurezza per il carico e per la nave. Ai fini della propria incolumità i passeggeri sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartite tramite cartelli, messaggi audio oltre che comunicate direttamente dal personale di bordo.

Art. 8

BAGAGLI
Ogni passeggero ha diritto di portare con se gratuitamente 20 chilogrammi lordi di bagaglio a mano, in caso di viaggio su navi traghetto e 10 in caso di viaggio su mezzi veloci. Ai ragazzi paganti metà tariffa, viene concessa la metà della franchigia, ovvero 10 kg. In caso di navi e 5 in caso di mezzi veloci. Sono considerati ed ammessi come bagaglio gli effetti che, per uso personale del passeggero, vengono ordinariamente trasportati in valigie, sacchi da viaggio, scatole e simili. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il risarcimento dei danni. Sono ammessi come bagaglio anche, i campionari dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 20. La Società declina ogni responsabilità per il furto degli oggetti e/o dei bagagli lasciati incustoditi. Per quanto riguarda la responsabilità della Società sono applicabili le norme previste dagli artt. 411 e 412 del Codice della Navigazione.

Art. 9

PEGNO LEGALE SUL BAGAGLIO
La Società ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi la Società è tenuta a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto. Se il passeggero non adempie i propri obblighi, ai sensi dell’art. 416 del Codice della Navigazione, la Società ha facoltà di procedere alla vendita del bagaglio in conformità delle norme del Codice Civile vigenti in materia (artt. 1515, 2797 del Codice Civile e 83 delle relative disposizioni di attuazione).

Art. 10

ANIMALI
Salvo diversa prescrizione di legge, è consentito il trasporto di cani, gatti e altri piccoli animali vivi, al seguito dei passeggeri. I cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola, gli altri piccoli animali devono essere sistemati in gabbia o ceste, a cura del passeggero. I passeggeri con al seguito animali devono sostare nelle aree appositamente riservate oppure alloggiare gli animali nei canili di bordo, ove il mezzo nautico ne sia provvisto. Fanno eccezione i cani guida dei non vedenti. Il trasporto degli animali domestici ed il loro mantenimento sono a carico e cura dei possessori. Il trasporto degli animali domestici al seguito passeggeri è, inoltre, regolato dalle disposizioni sanitarie dettate in materia dalle competenti autorità. Il passeggero si obbliga a mallevare la Società da ogni responsabilità ed onere che possano derivare alla stessa in conseguenza o per effetto dell’inosservanza da parte sua delle norme regolamentari di cui innanzi, nonché delle leggi esistenti in materia. La Società non risponde dei sinistri che dovessero colpire gli animali domestici, se l’evento è derivato da causa ad essa non imputabile. Il trasporto di altri animali può essere effettuato solo sulle navi traghetto utilizzando esclusivamente appositi veicoli, debitamente omologati ed in viaggi ed orari preventivamente concordati con la Società.

Art. 11

MERCI PERICOLOSE
Il trasporto di materie infiammabili, esplodenti, corrosive e pericolose, all’interno di veicoli commerciali, è consentito sulle navi che siano abilitate a tale trasporto e, nei limiti dell’abilitazione, nel rispetto delle norme vigenti. Il Passeggero ha l’obbligo di dichiarare alla Società prima dell’imbarco l’esistenza di merci pericolose, che debbono essere presentate per l’imbarco nelle condizioni prescritte dalla legge. I trasporti di cui al presente articolo debbono, comunque, essere preannunciati alla Società e al mandatario al porto d’imbarco, almeno con tre giorni lavorativi di anticipo.

Art. 12

RITIRO DEI VEICOLI E DEI BAGAGLI
All’arrivo della nave i passeggeri dovranno tempestivamente ritirare i loro veicoli. In nessun caso il passeggero avrà diritto ad abbandonare alla Società i veicoli caricati anche se danneggiati o altrimenti deprezzati. Qualora il passeggero non provveda allo sbarco del veicolo e questo rimanga a bordo, il relativo nolo verrà addebitato al passeggero stesso. Nessuna domanda di risarcimento, perdita od altri danni sofferti dai bagagli o dai veicoli al seguito sarà ammessa se lo stato dei medesimi non sia riconosciuto all’arrivo in contraddittorio con il Comando di bordo e non risulti da regolare verbale.

Art. 13

DIVIETI
È fatto assoluto divieto di:
  • a. tenere comportamenti o atteggiamenti che siano o possano essere causa di disturbo o molestia agli altri passeggeri;
  • b. esercitare a bordo il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili ed offrire servizi o accompagnamento ai passeggeri;
  • c. introdurre nei saloni animali o cose che possono arrecare disturbo ai passeggeri o che siano contrari alle norme di igiene ed al decoro, salvo l’eccezione prevista nel terzo comma dell’art.10;
  • d. sdraiarsi sui divani;
  • e. fumare nelle zone interne della nave;
  • f. aprire e chiudere gli oblò ed i finestrini, nonché manomettere arredi ed attrezzature di bordo, per quanto sopra, i passeggeri devono rivolgersi esclusivamente al personale della nave;
  • g. indossare o tenere nei bagagli armi e munizioni, le stesse devono essere consegnate all’imbarco al Comando della nave e saranno ritirate soltanto allo sbarco, sono fatte salve le vigenti disposizioni che regolano il porto d’armi per il personale delle Forze Armate e di Polizia;
  • h. portare con se, nel bagaglio o all’interno dei veicoli al seguito, materiali infiammabili, esplodenti, corrosivi. o comunque pericolosi, nonché bombole cariche di ossigeno, aria compressa, gas e similari;
  • i. trasportare lettere e plichi soggetti a tasse postali;
  • j. gettare in mare oggetti di alcun genere;
  • k. sostare all’interno del veicolo durante la traversata;
  • l. accendere il motore prima che siano state completamente aperte le rampe di sbarco.

Art. 14

IMPEDIMENTO DEL MEZZO NAUTICO – SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA – MUTAMENTO DI ITINERARIO – RITARDO DELLA PARTENZA – ANTICIPO DELLA PARTENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Se la partenza della nave o del mezzo veloce è impedita per causa non imputabile alla Società, il contratto è risolto e la Società è tenuta a restituire il prezzo versatole. (art.402 Codice della Navigazione) Ferma restando l’interconnessione esistente tra le varie relazioni di traffico esercite dalla Società, sono applicabili le norme degli artt.403,404,405 e 406 del Codice della Navigazione.

Art. 15

IMPEDIMENTO DEL PASSEGGERO – MANCATA PARTENZA ED INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DEL PASSEGGERO – RIMBORSO
La rinuncia al viaggio, deve essere comunicata, dal passeggero, con le seguenti modalità: – fino a due ore prima della partenza, presso una qualsiasi delle agenzie di viaggio abilitate dalla Società, alla vendita di biglietti, oppure presso le biglietterie degli scali; – fino a 30 minuti prima della partenza, presso la biglietteria dello scalo di imbarco. In questo caso il contratto è risolto ed al passeggero è dovuto il rimborso del biglietto con applicazione delle penalità determinate nelle seguenti percentuali: – 10% per passaggi disdetti fino al giorno prima della partenza, – 25% per passaggi disdetti il giorno della partenza e fino a 30 minuti prima della stessa. I diritti di prenotazione non sono mai rimborsabili. L’eventuale possibilità di comunicare la rinuncia anche a soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, sarà esposta nel materiale illustrativo distribuito dalla Società. Il diritto al rimborso dei viaggi disdetti nei termini innanzi indicati, si prescrive – in ogni caso – trascorsi sei mesi dalla data di partenza indicata sul biglietto. Nessun rimborso è dovuto per i viaggi non disdetti entro i termini innanzi indicati. Se il passeggero è costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione al tratto utilmente percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, la Società non è tenuta alla restituzione della differenza del prezzo di passaggio relativo al tratto non utilizzato (art.406 Codice della Navigazione).

Art. 16

RESPONSABILITÀ
Il Comandante è ufficiale di polizia giudiziaria e, in tale qualità, esercita i poteri di cui agli artt.221 e seguenti del Codice di Procedura Penale, nel caso che siano commessi reati a bordo in corso di navigazione ed esercita la sua autorità su tutte le persone che si trovano a bordo (equipaggio e passeggeri). Egli ha poteri disciplinari e di polizia di sicurezza della navigazione. Il passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ove più lo richiedano le condizioni meteo-marine del viaggio. La Società è responsabile dei sinistri ai passeggeri che dovessero verificarsi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con se se non prova che gli eventi siano derivati da cause ad essa non imputabili. Sono fatti salvi i casi in cui l’evento derivi da cause non imputabili alla Società stessa, da inosservanza, da parte del passeggero, delle prescrizioni stabilite dal Comando della nave per la salvaguardia della vita umana in mare. La Società non sarà in alcun caso responsabile di perdite e danni causati ai veicoli imbarcati o alle cose in essi contenute da qualsiasi altro veicolo. Eventuali reclami andranno regolati direttamente fra le parti coinvolte.

Art. 17

PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e del bagaglio al seguito, si prescrivono con il decorso dei termini previsti dall’art.418 del Codice della Navigazione. In ogni caso, fermi restando i termini previsti nel precedente comma del presente articolo, il passeggero che subisce sinistri alla propria persona dipendenti da fatti verificatisi all’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, deve comunque segnalarli al Comando di bordo prima dello sbarco definitivo.

Art. 18

RECLAMI
Il passeggero, ove rilevi carenze o irregolarità nel servizio reso dalla Società, può darne comunicazione al Comando di bordo o alla Direzione della Società.

Art. 19

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali forniti dal passeggero verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei servizi, anche per mezzo di sistemi informativi, idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza

Art. 20

FORO COMPETENTE
Abrogato.

Art. 21

RINVIO
Per quant’altro non previsto dalle presenti condizioni di trasporto, vale quanto previsto dal Codice della Navigazione, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.